RENTRI
RENTRI - Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti
RENTRI è il nuovo sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti in Italia, gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con l'obiettivo di raccogliere e monitorare i dati ambientali.
Il sistema RENTRI è costituito da due parti:
- da un lato, viene introdotto un nuovo modello di gestione digitale per l'emissione dei formulari di identificazione del rifiuto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico,
- dall'altro lato, viene istituito un Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità, che memorizza e rende accessibile i dati dei registri di carico e scarico e dei formulari. In questo registro devono iscriversi determinati produttori di rifiuti e tutti i gestori di rifiuti.
I soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI e i relativi termini
Al sistema RENTRI devono iscriversi una serie di soggetti che gestiscono ovvero producono rifiuti:
Gli operatori professionali
Gli operatori professionali sono:
- enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti,
- enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale,
- enti e imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione,
- consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.
Entro quando devono iscriversi?
Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025
I produttori di rifiuti
- imprese, enti ed altri soggetti non rientranti in organizzazione di enti o imprese che producono rifiuti pericolosi,
- imprese ed enti produttori iniziali con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni:
- industriali,
- artigianali,
- derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
Entro quando devono iscriversi?
Sono previste 3 fasce temporali, entro le quali i produttori devono iscriversi:
Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 si iscrivono:
- enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti.
Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 si iscrivono:
- enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi.
Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 si iscrivono al RENTRI:
- enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10,
- produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa.
Come calcolare il numero di dipendenti?
Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero di persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell’ente o dell’impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono una remunerazione, ed è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell’impresa o nell’ente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
I soggetti delegati
Unicamente i produttori iniziali di rifiuti hanno la possibilità di incaricare soggetti delegati che adempiono per loro conto agli obblighi di cui al titolo III del D.M. 59/2023 ovvero all’iscrizione e la trasmissione dei dati al RENTRI.
Per soggetti delegati si intendono:
- associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse,
- gestore del servizio di raccolta,
- gestore del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, c. 1, lettera pp) del d.lgs. 152/2006.
Entro quando devono iscriversi?
Si iscrivono dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.
Diritti di segreteria e contributo annuale di iscrizione
Ai fini dell’iscrizione al RENTRI è dovuto il pagamento dei diritti di segreteria e del contributo annuale di iscrizione:
Diritti di segreteria
Il pagamento dei diritti di segreteria è previsto per i seguenti importi:
- 10,00 € per ogni unità locale
al momento della presentazione della domanda di iscrizione e per ogni successiva domanda di variazione dell’iscrizione.
Contributo annuale
Il Contributo annuale va versato al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed è pari a:
100,00 € per ogni unità locale per:
- operatori professionali,
- enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti,
- soggetti di cui all’art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
50,00 € per ogni unità locale per:
- enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
15,00 € per ogni unità locale per:
- produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.
Il contributo annuale, negli anni successivi a quello di iscrizione, va versato entro il 30 aprile di ciascun anno ed è pari a:
60,00 € per ogni unità locale per:
- operatori professionali,
- enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti,
- soggetti di cui all’art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
30,00 € per ogni unità locale per:
- enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
10,00 € per ogni unità locale per:
- produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.
Modalità di pagamento
Il contributo annuale e il diritto di segreteria vengono versati utilizzando esclusivamente la piattaforma PagoPA, sistema nazionale per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, resa disponibile sul sito del RENTRI in sede di compilazione dell'istanza.
La piattaforma PagoPA consente di effettuare il pagamento direttamente sul sito del RENTRI in modalità online, attraverso i canali messi a disposizione dal sistema (p.es. carta di credito), oppure in tabaccheria, posta, banca o altri esercizi convenzionati presentando l'avviso di pagamento generato dal RENTRI. Per maggiori informazioni sulla piattaforma digitale PagoPA è possibile consultare il sito www.pagopa.gov.it.
Pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle disponibili dal portale RENTRI non sono riconosciuti.
Il pagamento dei diritti di segreteria e del contributo annuale dovrà avvenire con versamenti distinti.
Il formulario di identificazione del rifiuto (FIR)
Il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) che accompagna il trasporto dei rifiuti è emesso dal produttore o dal detentore dei rifiuti ed è integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.
Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.
Nuovi modelli
Dal 13 febbraio 2025 entrano in vigore i nuovi modelli del formulario di identificazione del rifiuto (FIR) da compilarsi secondo le istruzioni riportate nel decreto direttoriale 19 dicembre 2023 n. 251.
A partire da tale data non sarà possibile utilizzare i “vecchi modelli” di cui al D.M. 145/1998 anche se già vidimati.
Dal 13 febbraio 2025 al 13 febbraio 2026
Emissione del FIR cartaceo utilizzando i nuovi modelli
Tutti i produttori emettono il FIR con i nuovi modelli cartacei. L’utilizzo dei nuovi modelli è obbligatorio anche per i soggetti non iscritti, che dovranno registrarsi, prima di emettere il primo FIR, sul portale RENTRI nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti”.
Il FIR deve essere vidimato digitalmente tramite il RENTRI.
Il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.
Dal 13 febbraio 2026
Emissione del FIR digitale utilizzando i nuovi modelli
A partire dal 13 febbraio 2026 gli operatori iscritti al RENTRI devono gestire il FIR in formato digitale per tutti i rifiuti e trasmettere al RENTRI i dati dei FIR relativi a rifiuti pericolosi.
Il registro di carico e scarico rifiuti
Con l’introduzione del RENTRI cambiano le regole per la gestione dei registri di carico e scarico. Non cambiano invece le disposizioni di cui all’art. 190 del D.lgs. 152/2006 relativamente ai soggetti obbligati (e esonerati) alla tenuta del registro, la possibilità per alcuni operatori di tenere il registro con modalità alternative, le tempistiche per l’annotazione dei movimenti e per la conservazione del registro e la possibilità per le associazioni di categoria di tenere il registro per conto dei propri associati.
Nuovi modelli
Dal 13 febbraio 2025 entrano in vigore i nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico, di cui all’allegato 1 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 da compilarsi secondo le istruzioni riportate nel decreto direttoriale 19 dicembre 2023 n. 251.
I nuovi modelli di registro devono essere utilizzati da tutti gli operatori soggetti all'obbligo di tenuta del registro, in base all’art. 190 del D.lgs. 152/2006, anche se non sono ancora iscritti al RENTRI.
Tutti i soggetti obbligati alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico, anche con modalità alternative, sono tenuti all’iscrizione al RENTRI.
Vidimazione e tenuta digitale dal 13 febbraio 2025
Il passaggio alla vidimazione e tenuta digitale del registro cronologico di carico e scarico per i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI avviene gradualmente.
A partire dal 13 febbraio 2025 l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale sussiste per gli operatori professionali ed i grandi produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti. Mentre per gli altri produttori obbligati all’iscrizione al RENTRI, l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale parte con l’iscrizione al RENTRI.
Vidimazione e tenuta del registro in formato cartaceo
Dal 13 febbraio 2025 e fino all’iscrizione al RENTRI i produttori di rifiuti tengono il registro in formato cartaceo utilizzando il nuovo modello scaricabile dal portale del RENTRI da vidimare presso le Camere di Commercio.
Normativa
Il 15 giugno 2023 è entrato in vigore il DM 4 aprile 2023, n. 59: “Regolamento recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti", che detta le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti.
Per l’iscrizione al RENTRI e per l’adeguamento al DM 4/4/2023 n. 59 è previsto un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, a seconda delle caratteristiche dei soggetti obbligati.
Decreti Direttoriali
In seguito al decreto sopra menzionato sono stati emanati i seguenti Decreti Direttoriali:
Con il Decreto Direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023 sono stati forniti indicazioni puntuali ed omogenee per semplificare il rispetto, da parte dei soggetti interessati, delle tempistiche di iscrizione al RENTRI e delle altre scadenze previste dal citato regolamento.
In data 7 novembre 2023 è stato pubblicato il Decreto Direttoriale n.143 del 6 novembre 2023 che definisce le modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), le modalità di accesso e di iscrizione da parte degli operatori al RENTRI, i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità e le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori.
Infine il Decreto Direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023 definisce le modalità di compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti e del formulario di identificazione del rifiuto.
Per maggiori approfondimenti si invita a consultare il sito www.rentri.gov.it