REGISTRO DEGLI ORAFI
L'iscrizione è necessaria per la vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorate, fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe, importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe e per il successivo rilascio del marchio di identificazione da parte dell'Ufficio Metrico Provinciale.
L'iscrizione è obbligatoria per lo svolgimento dell'attività: gli iscritti sono poi tenuti a segnalare successive modificazioni o cancellazioni.
COSA FARE
Al momento dell'inizio dell'attività o comunque non oltre 30 giorni la persona fisica o il legale rappresentante di società deve inoltrare denuncia di iscrizione o di inizio attività al Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane. Gli operatori del settore, a fini previdenziali ed assistenziali, devono inoltre iscriversi all'INPS.
Assegnazione marchio di identificazione dei metalli preziosi procedura:
Domanda in bollo € 16,00 presentata dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa.
Alla domanda occorre allegare:
- attestazione versamento € 32,00 effettuato sul ccp 336909 intestato alla CCIAA di Palermo (causale diritti di segreteria per rilascio concessione marchio di identificazione dei metalli preziosi);
- per le aziende artigiane o laboratori annessi ad aziende commerciali attestazione del versamento di € 65,00 sul ccp 336909 intestato alla CCIAA di Palermo (causale diritti di saggio e marchio per rilascio concessione marchio di identificazione dei metalli preziosi);
- per le aziende industriali con meno di 100 dipendenti attestazione del versamento di € 258,00;
- per le aziende industriali con più di 100 dipendenti attestazione del versamento di € 516,00
RIPRODUZIONE PUNZONI MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE
Domanda in bollo € 16,00 per riproduzione dalle matrici depositate in Ufficio
RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE
Domanda in bollo € 16,00 formulata da parte del legale rappresentante o dal titolare dell'impresa.
Alla domanda occorre allegare il versamento su ccp 336909 intestato alla CCIAAdi Palermo, effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, ammontante al 50% dell'importo iniziale:
Qualora il versamento venga effettuato oltre il mese di gennaio si applicherà un'indennità di mora pari ad un dodicesimo del diritto annuale per ogni mese o frazione di mese di ritardo (art.7 comma3,D.L.251/99)
CESSAZIONE ATTIVITA' E RICONSEGNA PUNZONI
Dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa
DISCIPLINA DEL MARCHIO
Riferimenti normativi: D.Lgs 22/05/1999 n. 251 - D.P.R. 30 maggio 2002 n. 150.
In base all’art. 14 del D.Lgs 22/05/1999 n. 251, presso ogni Camera di Commercio è tenuto il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione nel quale devono iscriversi coloro che (art. 27 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 150, Regolamento di attuazione):
- vendono platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere;
- fabbricano oggetti contenenti metalli preziosi;
- importano oggetti contenenti metalli preziosi.
Sono considerati metalli preziosi:
- Platino
- Palladio
- Oro
- Argento
Gli oggetti in metallo prezioso fabbricati e posti in commercio sul territorio nazionale devono, obbligatoriamente, essere a titolo legale e portare impresso:
- il marchio con il titolo legale
- il marchio di identificazione
Il titolo deve essere espresso in millesimi (art.2 D.Lgs. n.251/99) e rappresenta il contenuto di metallo prezioso dell’oggetto stesso.
Per ogni parte degli oggetti, i titoli legali da garantire a fusione sono i seguenti:
- Platino: 950, 900, 850 millesimi
- Palladio: 950, 500 millesimi
- Oro: 750, 585, 375 millesimi
- Argento: 925, 800 millesimi.
E’ ammesso qualsiasi titolo superiore al più alto, indicato per ciascuno dei metalli preziosi.
Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli dichiarati relative alle materie prime in oro, argento, platino e palladio né quelle sui titoli legali.
Valgono, però, le seguenti eccezioni:
- negli oggetti di platino e palladio massiccio e di pura lastra è ammessa una tolleranza di 5 millesimi;
- negli oggetti di platino e palladio a saldatura semplice è ammessa una tolleranza di 10 millesimi;
- negli oggetti in oro eseguiti col metodo della fusione a cera persa, con iniezione centrifuga, è ammesso il titolo legale 753 con tolleranza di 3 millesimi.
Marchi e Brevetti
- La Finanziaria 2007 - Legge 27/12/2006 n. 296 ( comma 851, art. 1 ) - ha istituito nuovi diritti sui brevetti per invenzione industriale, per i modelli di utilità e sulla registrazione dei disegni e modelli. Tali nuovi diritti sono stati stabiliti nelle misure di cui alla Tabella A) allegata al Decreto Ministeriale del 02/04/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, n. 81 del 06/04/2007.
- Prima della presentazione delle domanda di deposito è opportuno chiedere di eventuali variazioni in merito alla modulistica, ai versamenti e alla normativa in vigore interpellando l'Ufficio ai numeri sopra indicati.
- Si raccomanda di non alterare l'originale formattazione dei moduli di domanda. La domanda va presentata in cinque esemplari.
http://www.uibm.gov.it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirgen/spot-audio-video-dirgen/2007802-2-02-2015-nuovi-moduli-di-domande-di-invenzione-industriale
Nuova modulistica, reperibile sul sito U.I.B.M. all’indirizzo:
http://www.uibm.gov.it/index.php/disegni-e-modelli/archivio-articoli/2007814-2-02-2015-disegni-e-modeli-nazionali
http://www.uibm.gov.it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirgen/spot-audio-video-dirgen/2007805-2-02-2015-nuovi-moduli-domande-di-modello-di-utilita
http://www.uibm.gov.it/index.php/marchi/archivio-articoli/2007815-2-02-2015-marchi-nazionalli
ELENCO UTENTI
Riferimenti normativi: art. 8 del DM 182 del 28/3/00.
Gli utenti metrici sono coloro che, nello svolgimento della loro attività, utilizzano strumenti metrici per transazioni commerciali correlate a determinare un qualunque tipo di corrispettivo(prezzo, multa, tariffa, premio, remunerazione, tassa, indennità).
In materia di metrologia legale, gli utenti metrici che nella loro attività utilizzano pesi e misure e, più in generale, strumenti per pesare e/o per misurare, sono obbligati a sottoporli alla cosiddetta Verificazione Periodica. Essa è rivolta ad accertare che gli strumenti metrici mantengano intatti i sigilli metrici e rispondano al requisito di affidabilità metrologica, cioè di accertamento della conservazione nel tempo dei requisiti metrologici.
I criteri per determinare la verificazione periodica sono non solo le categorie di strumenti, ma anche la diversa durata (requisito temporale) dello strumento stesso (D.M. 182/2000). Così si è previsto che gli strumenti per pesare (Bilance) devono essere sottoposti ogni 3 anni alla Verificazione Periodica , mentre per i Misuratori dei carburanti stradali la Verificazione Periodica è fissata ogni 2 anni.
Alla Camera di Commercio spetta il compito di realizzare l'elenco provinciale degli utenti metrici (art. 8 del DM 182 del 28/3/00). Sulla base della presunzione d'uso, la Camera di Commercio, avvalendosi di strumenti informatici, ha ricavato i dati delle imprese in funzione dell'attività svolta. Allo scopo di verificare la loro presunzione d'uso, ha inviato un questionario sotto forma di scheda.
Gli utenti metrici hanno l'obbligo di:
- accertare la loro iscrizione negli elenchi presso l'Ufficio Metrico;
- comunicare ogni variazione relativa all'attività all'Ufficio Metrico (aperture, chiusure, volture, subentri, trasferimenti, consistenza e variazione degli strumenti metrici utilizzati ecc..);
- sottoporre gli strumenti a verificazione periodica di misura entro 60 giorni dall'inizio della loro prima utilizzazione;
- garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti conservandone ogni documento (rapporti di manutenzione, riparazione, ecc.);
- mantenere l'integrità della targhetta di verificazione nonché di ogni altro sigillo presente sullo strumento;
- non utilizzare gli strumenti non conformi o difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.
VERIFICA PRIMA
- "verifica prima nazionale" quella che fa riferimento ai decreti Ministeriali di ammissione
- "verifica prima CE" quella che fa riferimento ai Certificati di Approvazione CE rilasciati da appositi Organismi Comunitari.
- richiesta di verifica riportante gli estremi dell’utente, il luogo di verifica e la distinta degli strumenti da verificare;
- attestazione del versamento del diritto camerale di verifica di Euro 5 se la verifica è da effettuarsi a Palermo, Euro 8 se fuori Palermo.
VERIFICA PERIODICA
Contratti tipo e clausole vessatorie
I contratti-tipo sono strumenti a carattere preventivo volti ad evitare l’insorgenza di controversie e problemi tra consumatori e imprese o tra imprese, al fine di garantire regole di trasparenza ed equità nel mercato.
La loro realizzazione, coordinata da Unioncamere, è il risultato di una concertazione sia a livello locale che nazionale con i principali rappresentanti delle categorie economiche interessate e delle associazioni dei consumatori.
Sul sito web http://www.contratti-tipo.camcom.it/ è disponibile una banca dati nazionale dei contratti tipo, codici di condotta e pareri sulla presenza di clausole inique predisposti dalle Camere di Commercio e condivisi a livello nazionale, nonché notizie utili in materia di regolamentazione del mercato e tutela del consumatore.
I contratti predisposti dal sistema camerale sono condivisi a livello nazionale dalla Commissione nazionale di coordinamento dei contratti-tipo di Unioncamere, alla quale partecipano, tra gli altri, rappresentanti dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato e del Ministero dello Sviluppo Economico.
ATTESTATO DI LIBERA VENDITA
- le copie delle fatture di vendita in Italia e/o nella CE dei prodotti oggetto della richiesta, emesse nell'ultimo trimestre;
- la richiesta firmata in originale dal titolare/legale rappresentante.
LEGALIZZAZIONE FIRMA
art. 33 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 44
Che cosa è
Alcuni Paesi (Arabia Saudita - Egitto - Emirati Arabi - Giordania - Iran - Iraq - Kuwait - Libano - Libia - Oman - Qatar - Siria - Yemen - vedi www.schedeexport.it ) richiedono un visto consolare su documenti in partenza dall'Italia. A tale scopo, la Camera di Commercio rilascia un'attestazione valida esclusivamente nei confronti delle rappresentanze diplomatiche estere in Italia, che consiste nella legalizzazione, da parte di un funzionario della Camera di Commercio, della firma apposta dall'addetto camerale su certificati di origine, fatture, certificati di libera vendita, ecc.
Normalmente tale legalizzazione viene richiesta contestualmente alla domanda di rilascio dei documenti per l'esportazione
Nota informativa - Legalizzazione documenti
- La legalizzazione di atti e documenti formati da autorità estere e da valere in Italia deve essere effettuata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane presente nel Paese che ha redatto il documento.
- La legalizzazione di atti firmati da notai, funzionari di cancelleria e uffici giudiziari è di competenza della Procura della Repubblica .
- La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e documenti rilasciati dalle seguenti Ambasciate e Consolati aderenti alla Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968:
- Austria, Grecia, Malta, Portogallo, Svezia, Cipro, Irlanda, Norvegia, Regno Unito, Svizzera Francia Liechtienstein, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Turchia, Germania, Lussemburgo, Polonia e Spagna.
- Documenti formati o da valere negli Stati aderente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1965 devono essere sottoposti alla formalità della “ Apostille ” in sostituzione della legalizzazione, che consiste nell'attestazione della qualifica legale del pubblico ufficiale che ha sottoscritto l'atto e l'autenticità del suo sigillo o timbro (non riguarda la validità dell'atto del Paese di provenienza ed è indispensabile affinché l'atto straniero possa avere effetto in Italia).
- L'”apostille” non è necessaria quando il Paese da cui proviene l'atto straniero ha aderito ad una Convenzione Internazionale bi- o pluri-laterale che la esclude.
- Le firme sugli atti e documenti formati in Italia e da valere all'estero, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia sono legalizzate dalle Prefetture, su delega del Ministero degli Affari Esteri.
E' di competenza, pertanto, della Prefettura - U.T.G. (Ufficio Territoriale del Governo):
- la legalizzazione di atti e documenti formati in Italia affinché abbiano valore all'estero;
- la legalizzazione di atti e documenti formati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia affinché abbiano valore in Italia;
- rilascio della “apostille”.